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Il progetto nazionale finanziato dalla Commissione Europea per la realizzazione del nodo eIDAS italiano.
FICEP è il primo “server trasfrontaliero italiano”: la sua implementazione consente la circolarità delle identità digitali italiane fra tutti gli stati membri dell’Unione Europea.
AgID, in raggruppamento con Infocert S.p.a., Politecnico di Torino, Telecom Italia S.p.a., si è aggiudicata con il bando CEF-Telecom eID 2014 un finanziamento per la realizzazione del nodo eIDAS italiano.
Grazie al progetto FICEP con la realizzazione di un nodo eIDAS nazionale è possibile per i cittadini italiani accedere ai servizi online di altri paesi comunitari (ad esempio servizi universitari, bancari, servizi delle pubbliche amministrazioni, altri servizi online) utilizzando le credenziali ottenute nel sistema pubblico di identità digitale SPID, come anche con la Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al tempo stesso cittadini europei in possesso di identità digitali nazionali riconosciute in ambito eIDAS, possono accedere ai servizi delle Pubbliche amministrazioni italiane.
Il 12 Maggio 2017 la Direzione Generale dell’Informatica (DIGIT) della Commissione europea ha comunicato ad AGID il completamento con successo dei test di validazione sulla corretta implementazione ed interoperabilità del nodo eIDAS italiano. Dopo la Spagna, l’Austria e la Croazia, l’Italia è il quarto paese in Europa ad aver un nodo eIDAS operativo.
Nella realizzazione del progetto FICEP è stata adottata una importante novità per lo sviluppo tecnologico della PA italiana: l’infrastruttura del progetto FICEP è stata realizzata interamente all’interno di un Virtual Data Center nell’ambiente CloudPA, la community cloud che utilizza i servizi del lotto 1 del Contratto quadro SPC CLOUD, basata sulla piattaforma OpenStack.
L'interconnessione al Nodo FICEP degli IDP SPID e del Ministero dell'Interno è stata ultimata, consentendo ai cittadini italiani di accedere con le proprie credenziali SPID e con la CIE ai servizi online delle PA degli altri Stati dell'Unione che hanno realizzato il loro nodo nazionale.
Numerose sono le pubbliche amministrazioni italiane che hanno integrato il nodo eIDAS nazionale (FICEP) per consentire ai cittadini EU in possesso di credenziali aderenti alla normativa eIDAS di accedere ai servizi online italiani che aderiscono a SPID.
Si ricorda che, ai sensi del regolamento eIDAS, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di integrare il nodo nazionale per consentire l'accesso dei cittadini EU ai propri servizi in rete.
SIOPE+ è l’evoluzione del Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) per la rilevazione ed il monitoraggio di incassi e pagamenti ordinati dalle pubbliche amministrazioni ai propri tesorieri/cassieri attraverso Ordinativi Informatici di pagamento ed incasso (OPI) emessi in conformità allo Standard OPI emanato da AgID.
Il progetto SIOPE+, disciplinato dall’art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), impegna, con la gradualità definita da appositi Decreti MEF, tutte le Amministrazioni Pubbliche a:
Con l'evoluzione da SIOPE a SIOPE+ si è passati dal protocollo di emissione degli ordinativi informatici (Ordinativo Informatico Locale - OIL), disciplinato nelle singole Convenzioni di Tesoreria, ad uno Standard nazionale (Ordinativo di Pagamento ed Incasso - OPI) soggetto ad una interazione tecnologia ed applicativa regolata e controllata da AgID.
L’AgID, in collaborazione con la RGS e la Banca d’Italia, attraverso un percorso di condivisione con tutti gli attori del processo relativo al pagamento ed incasso degli enti pubblici ha emesso lo standard di riferimento nazionale di cui, gestisce e sovraintende le attività d’implementazione presso gli enti, la manutenzione e la evoluzione nel tempo.
Nel dicembre 2016 è stata pubblicata la prima versione del documento "Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+", di seguito Regole tecniche OPI che costituiva la base dello standard nazionale emesso .
pagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata.
Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’applicazione mobile dell’Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 e presso gli uffici postali.
L'edificazione di nuovi immobili e la variazione nello stato di quelli già esistenti, nel caso in cui influisca sul classamento o sulla consistenza dell’unità immobiliare (ad esempio per fusione o frazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) devono essere dichiarate in catasto.
La dichiarazione, a carico degli intestatari dell’immobile, avviene con la presentazione all’Agenzia di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetto, ingegnere, dottore agronomo e forestale, geometra, perito edile, perito agrario limitatamente ai fabbricati rurali, agrotecnico). Anche i possessori, in caso di inerzia dei titolari dei diritti reali (ad esempio espropri, cause per usucapione, mancanza di eredi) possono presentare la dichiarazione DOCFA, nei soli casi di prima iscrizione in catasto dei beni immobili. In base alla normativa vigente, la presentazione degli atti di aggiornamento del Catasto dei Fabbricati prevede il versamento dei tributi speciali catastali.
Il termine di presentazione delle dichiarazioni al catasto è fissato in trenta giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati o comunque decorrenti dalla data di ultimazione della variazione nello stato per le unità immobiliari già censite.
In caso di tardiva presentazione, si applicano le sanzioni secondo le normative vigenti.
I professionisti possono utilizzare il software Docfa - Documenti catasto fabbricati scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia, per compilare il modello di dichiarazione della proprietà immobiliare urbana per l'accertamento:
Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti immobili:
L'assegnazione di una unità immobiliare ad una determinata categoria va fatta in base alla destinazione propria risultante dalle caratteristiche tecnico-fisiche rinvenibili, in particolare per gli immobili a destinazione ordinaria, nelle cosiddette “Unità tipo” di riferimento, che definiscono, su base locale, l’unità immobiliare di comparazione per le attività catastali di classamento ossia per l’attribuzione della corretta categoria e classe catastale agli immobili censiti in catasto (cfr. Quadro Generale delle Categorie - pdf)
Dal 1° giugno 2015 è obbligatorio l'uso delle procedure telematiche per la trasmissione degli atti tecnici di aggiornamento catastale Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’11 marzo 2015, prot. n. 2015/35112 - pdf
I professionisti devono presentare il documento per via telematica tramite la piattaforma Sister, che prevede l’abilitazione al servizio presentazione documenti.
In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, i documenti su supporto informatico potranno essere presentati presso l’Ufficio Provinciale competente per territorio, anche su appuntamento, che in alcuni Uffici può essere prenotato online da tutti i professionisti e correntemente dai soli professionisti dipendenti pubblici.
L’Agenzia effettua i controlli di accettazione ai fini della registrazione in banca dati del documento di aggiornamento e attiva successivamente eventuali controlli di merito. Se questi ultimi conducono a rettifiche d’Ufficio, le stesse sono iscritte in banca dati e poi notificate ai soggetti intestatari. Contro questi accertamenti è possibile ricorrere alla Commissione tributaria Provinciale competente per territorio, secondo le modalità e i termini indicati negli atti notificati
Attenzione: dal 1° giugno 2015, per la trasmissione degli atti tecnici di aggiornamento catastale Docfa e Pregeo è obbligatorio l’uso delle procedure telematiche.
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.
In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto
Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente