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E’ possibile consultare, a titolo gratuito e in esenzione da tributi, la banca dati catastale e ipotecaria relativamente agli immobili dei quali il soggetto richiedente, persona fisica o soggetto diverso da persona fisica (società, ente pubblico o privato, associazione), risulti titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

E’ possibile acquisire:

  • le visure catastali attuali o storiche
  • le planimetrie catastali delle unità immobiliari urbane censite al Catasto dei Fabbricati
  • gli estratti di mappa delle unità immobiliari censite al Catasto dei Terreni
  • le ispezioni ipotecarie
  • gli atti che costituiscono il titolo delle formalità di trascrizione e di iscrizione.

Per quanto concerne le visure catastali, il requisito soggettivo è correlato alla circostanza che il soggetto richiedente sia iscritto negli atti del catasto e risulti riportato, al momento della richiesta, fra gli intestatari catastali degli immobili oggetto di consultazione.

Per quanto concerne le ispezioni ipotecarie, il requisito soggettivo si ricava dalla circostanza che, nei registri immobiliari, il Richiedente risulta l’attuale titolare, anche per quota, del diritto di proprietà - o di altro diritto reale di godimento - sul bene cui l’ispezione è riferita. Per individuare la “titolarità attuale”, di norma, si avrà riguardo alla presenza di trascrizioni “a favore” del Richiedente, relative ad atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa (ad es. compravendite, permute, donazioni, acquisti a causa di morte, divisioni, decreti di trasferimento, sentenze di usucapione, ecc.), e all’assenza di successive formalità che comportino il trasferimento del medesimo immobile).

Sono escluse dall’ambito dell’esenzione le ispezioni relative a trascrizioni “a favore” del Richiedente di domande giudiziali, di sequestri e di pignoramenti.

La titolarità di diritti reali di garanzia, ossia la posizione di “creditore ipotecario” non consente la consultazione in esenzione da tributi (ad esempio in caso di ipoteche iscritte “a favore” del Richiedente). Viceversa potranno essere consultate gratuitamente le ipoteche iscritte a suo “carico”.

Clicca qui per i dettagli.

Il cassetto fiscale è il servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, come:

  • dati anagrafici
  • dati delle dichiarazioni fiscali
  • dati dei rimborsi
  • dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23
  • atti del registro (dati patrimoniali)
  • dati e informazioni relativi agli studi di settore e agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa)
  • le informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies.

Come accedere al servizio

Per accedere al Cassetto fiscale è necessario essere in possesso di una identità definita nell’ambito del Sistema pubblico di Identità Digitale (SPID, CIE o CNS) oppure delle credenziali rilasciate dall'Agenzia.
Il servizio è attivo tutti i giorni, ad eccezione di una finestra quotidiana per la manutenzione del sistema, dalle ore 5.00 alle ore 6.00.

Titolari di partita Iva

I titolari di partita Iva possono, inoltre, generare un codice a barre bidimensionale (QR-Code) che contiene i dati relativi alla propria partita Iva e l’indirizzo telematico eventualmente scelto per la ricezione delle fatture elettroniche: un “biglietto da visita” da stampare o da mostrare su smartphone, tablet o altro dispositivo.

Come delegare un intermediario

Il contribuente può delegare la consultazione del proprio cassetto fiscale agli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, fino a un massimo di due, con le seguenti modalità:

  • online, utilizzando l’apposita funzionalità, disponibile per gli utenti registrati ai servizi telematici nell’area riservata Fisconline/Entratel
  • in ufficio, presentando la delega - pdf sottoscritta a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate
  • consegnando la delega - pdf sottoscritta, insieme alla copia di un documento di identità, all’intermediario, che trasmetterà i dati all’Agenzia delle Entrate. Il contribuente riceverà presso il proprio domicilio fiscale un codice di attivazione da consegnare all’intermediario. In caso di mancato recapito del codice di attivazione, trascorsi 15 giorni dall'invio dei dati da parte del professionista, il delegante potrà richiedere l’attivazione della delega presso un ufficio territoriale dell’Agenzia, dichiarando la mancata ricezione del codice di attivazione.

Il contribuente può revocare la delega - pdf conferita, sempre con le stesse modalità.

Gli intermediari abilitati al servizio Entratel possono consultare i dati relativi ai propri clienti sottoscrivendo uno specifico Regolamento - pdf che disciplina le modalità di utilizzo del servizio. La richiesta di adesione al regolamento e la comunicazione dei dati relativi alle deleghe dei propri clienti vanno effettuate attraverso le apposite funzionalità disponibili nel servizio Entratel.

Il contribuente che non intende recarsi personalmente in ufficio può farsi rappresentare da un incaricato secondo quanto previsto dall’articolo 63 del D.P.R. n. 600/1973.

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La tessera sanitaria, che contiene anche il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, viene utilizzata ogni volta che il cittadino si reca dal medico, acquista un medicinale in farmacia, prenota un esame in un laboratorio di analisi, beneficia di una visita specialistica in ospedale e alla ASL o quando fruisce di cure termali e, comunque, ogni volta che deve certificare il proprio codice fiscale.

La tessera, che è strettamente personale, permette di ottenere servizi sanitari anche nei paesi dell’Unione europea. Viene rilasciata a tutti i cittadini che hanno diritto all'assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale

Il codice fiscale

Il codice fiscale costituisce lo strumento di identificazione delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche.

Ai cittadini che hanno diritto anche all’assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale, viene rilasciata la Tessera sanitaria (che contiene anche il codice fiscale).

L’unico valido è quello rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

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Il Portale per i Comuni è un canale telematico di semplice fruizione per lo scambio di dati catastali tra l’Agenzia e i Comuni e le Comunità montane che ne facciano richiesta per fini istituzionali, limitatamente ai rispettivi territori di competenza.

I servizi del Portale sono forniti attraverso la piattaforma tecnologica Sister, che mette a disposizione degli enti convenzionati le funzioni di prelievo e trasmissione dati nell’apposita sezione “Servizi per i Comuni”.

  •  Attenzione: la convenzione per il “Portale per i Comuni” non deve essere confusa con le convenzioni di "Consultazione banche dati catastale e ipotecaria per le Istituzioni".

Per la lettura dei dati prelevati e la compilazione di quelli da trasmettere all’Agenzia, gli enti possono utilizzare specifici software di supporto predisposti dall’Agenzia.

Attualmente tutti i Comuni, esclusi i Comuni del Trentino Alto Adige appartenenti al Catasto Tavolare, hanno già attivato il Portale per i Comuni nominando per la gestione del servizio un proprio Responsabile del servizio a cui è stata attribuita una password personale di accesso. In caso di necessità la password può essere recuperata accedendo alla funzione “Problemi con la password” presente sulla pagina di accesso ai servizi. La password può essere altresì recuperata chiamando il numero verde 800219402.

Regole sull'utilizzo dei dati

L'ente s'impegna a utilizzare i dati acquisiti esclusivamente in conformità con gli scopi istituzionali per i quali gli stessi sono stati richiesti e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di riutilizzazione degli stessi.

In particolare, l'ente si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto sui dati personali dei quali avranno conoscenza nell’utilizzo del servizio e a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita.

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Per contratto di locazione breve si intende un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. A esso sono equiparati i contratti di sublocazione e quelli di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.
I dati relativi alle locazioni brevi devono essere trasmessi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto. L’adempimento riguarda:

  • coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare
  • coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da affittare.

Ritenute e versamenti

Gli intermediari che intervengono nel pagamento o incassano i canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve devono effettuare, su quelle somme, una ritenuta del 21%, da versare tramite modello F24, con il codice tributo “1919” (risoluzione n. 88/2017 - pdf).
Se il beneficiario non opta in sede di dichiarazione dei redditi per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

Modalità di trasmissione

I soggetti residenti nel territorio dello Stato trasmettono i dati utilizzando il canale Entratel/Fisconline direttamente o tramite gli intermediari. Per la compilazione del file contenente i dati devono essere utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
I soggetti non residenti:

  • se in possesso di una stabile organizzazione in Italia, trasmettono i dati per il tramite della stabile organizzazione, utilizzando il canale Entratel/Fisconline
  • se non in possesso di una stabile organizzazione, devono avvalersi di un rappresentante fiscale, il quale  provvede anche a richiedere l’attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati, qualora ne siano sprovvisti. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, si considerano solidalmente responsabili per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sui canoni/corrispettivi i soggetti residenti in Italia appartenenti allo stesso gruppo dei non residenti.

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Un atto immobiliare deve essere registrato, trascritto, volturato ed è soggetto al pagamento di diversi tributi.

I notai eseguono i diversi adempimenti relativi allo stesso atto immobiliare con l'invio online di un unico modello: il Modello unico informatico.

Il Modello unico informatico può contenere

  • le richieste di registrazione
  • le note di trascrizione e di iscrizione
  • le domande di annotazione
  • le domande di voltura catastale.

I notai effettuano, inoltre, il pagamento dei tributi con autoliquidazione.

I documenti sono compilati con il software UniMod e sono inviati attraverso Sister, la piattaforma dell'Agenzia, che prevede l'abilitazione al servizio Presentazione documenti.

E' possibile inviare per via telematica anche il titolo per gli atti da presentare ai Conservatori dei registri immobiliari degli uffici provinciali. La trasmissione telematica riguarda la copia autenticata di un atto notarile integralmente predisposta con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale.

Per tutte le formalità trasmesse per via telematica, il certificato di eseguita formalità, sottoscritto dal Conservatore o da un suo delegato con firma digitale che ne attesta le relative funzioni, è restituito al richiedente tramite il servizio telematico.

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